Art. 58

Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea

In vigore dal 15 mag 2014
Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea 1.   Gli Stati membri possono sottoporre un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a proprietà pubblica temporanea. 2.   A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia: a) un rappresentante designato dello Stato membro; oppure b) una società interamente di proprietà dello Stato membro. 3.   Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soggette allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea conformemente al presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale e siano ceduti al settore pubblico non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
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Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea (Art. 58 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo