Art. 57

Strumento pubblico di sostegno al capitale

In vigore dal 15 mag 2014
Strumento pubblico di sostegno al capitale 1.   Nel rispetto del diritto societario nazionale, gli Stati membri possono partecipare alla ricapitalizzazione di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva mettendo a disposizione di questi ultimi capitali in cambio dei seguenti strumenti, fermi restando i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013: a) strumenti del capitale primario di classe 1; b) strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2. 2.   Gli Stati membri, nella misura in cui la loro quota detenuta in un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo consenta, assicurano che tali enti o entità soggetti/e allo strumento pubblico di sostegno al capitale conformemente al presente articolo siano gestiti/e su base commerciale e professionale. 3.   Quando lo Stato membro fornisce lo strumento di sostegno pubblico al capitale conformemente al presente articolo, provvede a che la sua partecipazione nell’ente o nell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia ceduto/a al settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
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