Art. 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Riconoscimento contrattuale del bail-in 1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell’accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un’autorità di risoluzione mediante l’esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività: a) non sia esclusa a norma dell’, paragrafo 2; b) non sia un deposito ai sensi dell’, lettera a); c) siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e d) siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione. Il primo comma non si applica se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell’autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all’applicabilità giuridica e all’efficacia di tale condizione. 2.   Il fatto che un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola a norma del paragrafo 1 non osta a che l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività. 3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l’elenco delle passività alle quali si applica l’esenzione di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola imposta da tale paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business delle banche. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Riconoscimento contrattuale del bail-in (Art. 55 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo