Art. 58
Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea
In vigore dal 15 mag 2014
Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea
1. Gli Stati membri possono sottoporre un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a proprietà pubblica temporanea.
2. A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:
a)
un rappresentante designato dello Stato membro; oppure
b)
una società interamente di proprietà dello Stato membro.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soggette allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea conformemente al presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale e siano ceduti al settore pubblico non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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