Art. 58 · Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea

Art. 58

Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea

In vigore dal 15 mag 2014
Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea 1.   Gli Stati membri possono sottoporre un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a proprietà pubblica temporanea. 2.   A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia: a) un rappresentante designato dello Stato membro; oppure b) una società interamente di proprietà dello Stato membro. 3.   Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soggette allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea conformemente al presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale e siano ceduti al settore pubblico non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-58