Art. 26

Informativa

In vigore dal 15 mag 2014
Informativa 1.   Gli Stati membri provvedono a che le entità del gruppo rendano di pubblico dominio se abbiano o meno stipulato un accordo di sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell’ e pubblichino una descrizione dei termini generali di un accordo di questo tipo e i nomi delle entità del gruppo che ne sono parti ed aggiornino tali informazioni almeno una volta all’anno. In proposito, si applicano gli articoli da 431 a 434 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che precisano la forma e il contenuto della descrizione di cui al paragrafo 1. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Informativa (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo