Art. 27
Misure di intervento precoce
In vigore dal 15 mag 2014
Misure di intervento precoce
1. Qualora un ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all’ della direttiva 2013/36/UE ove applicabili, almeno delle misure seguenti:
a)
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o, in conformità dell’, paragrafo 2, di aggiornare tale piano di risanamento quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati e al fine di assicurare che non si verifichino più le condizioni di cui alla frase introduttiva;
b)
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d’azione a tal fine, indicandone i tempi di attuazione;
c)
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di convocare un’assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l’organo di amministrazione non ottemperi al tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione;
d)
richiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell’organo di amministrazione, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE o dell’ della direttiva 2014/65/UE;
e)
richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile;
f)
richiedere cambiamenti nella strategia aziendale dell’ente;
g)
richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell’ente; nonché
h)
acquisire, anche tramite ispezioni in loco, e fornire all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l’eventuale risoluzione dell’ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino senza indugio le autorità di risoluzione quando accertano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte in relazione a un ente e che i poteri delle autorità di risoluzione prevedano il potere di richiedere all’ente di prendere contatto con potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione dell’ente, fatte salve le condizioni specificate all’, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all’.
3. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento e per consentire all’autorità competente di valutare l’efficacia della misura.
4. Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure di cui a al presente articolo, paragrafo 1.
5. Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare una serie minima di indicatori per l’uso delle misure di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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