Art. 26
Informativa
In vigore dal 15 mag 2014
Informativa
1. Gli Stati membri provvedono a che le entità del gruppo rendano di pubblico dominio se abbiano o meno stipulato un accordo di sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell’ e pubblichino una descrizione dei termini generali di un accordo di questo tipo e i nomi delle entità del gruppo che ne sono parti ed aggiornino tali informazioni almeno una volta all’anno.
In proposito, si applicano gli articoli da 431 a 434 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che precisano la forma e il contenuto della descrizione di cui al paragrafo 1.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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