Art. 127
Comitato per la risoluzione dell’ABE
In vigore dal 15 mag 2014
Comitato per la risoluzione dell’ABE
L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 ai fini della preparazione delle decisioni dell’ABE che devono essere prese a norma dell’ ivi contenuto, comprese le decisioni relative a progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione, in relazione ai compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. In particolare, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE garantisce che le decisioni di cui a detto articolo non interferiscano in nessun modo con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Tale comitato interno è composto dalle autorità di risoluzione di cui all’ della presente direttiva.
Ai fini della presente direttiva l’ABE collabora con l’EIOPA e l’ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Ai fini della presente direttiva, l’ABE garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l’elaborazione e il coordinamento di piani di risoluzione e sviluppa metodi intesi a facilitare la risoluzione degli enti finanziari in dissesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:59:oj#art-127