Art. 54

Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un importo di capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti del capitale primario di classe 1 affinché, qualora l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all’, paragrafo 1, lettere e) ed f), in relazione a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente. 2.   Le autorità di risoluzione valutano l’opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’obbligo stabilito al paragrafo 1 nel contesto dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato o altri strumenti del capitale primario di classe 1 siano sufficienti a coprire la somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c). 3.   Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE e della direttiva 2012/30/UE di cui al titolo X della presente direttiva.
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Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in (Art. 54 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo