Art. 129

Clausola di revisione

In vigore dal 15 mag 2014
Clausola di revisione Entro il 1o giugno 2018 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Valuta in particolare: a) sulla base della relazione dell’ABE di cui all’, paragrafo 7, la necessità di eventuali modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale; b) sulla base della relazione dell’ABE di cui all’, paragrafo 19, la necessità di eventuali modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale; c) il funzionamento e l’efficacia del ruolo conferito all’ABE a norma della presente direttiva, compreso quello di condurre mediazioni. Se opportuno, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa. Nonostante il riesame di cui al primo comma, entro il 3 luglio 2017, la Commissione riesamina specificamente l’applicazione degli relativamente ai poteri dell’ABE di condurre mediazioni vincolanti, al fine di tenere conto degli sviluppi futuri nel diritto dei servizi finanziari. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Clausola di revisione (Art. 129 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo