Art. 125
Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:
1)
all’, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2)
«autorità competente»:
i)
l’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai sensi delle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE;
ii)
in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;
iii)
in relazione alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), un’autorità designata come definita all’, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva;
iv)
in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), un’autorità di risoluzione come definita all’, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva.
(*11) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 149)."
(*12) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"
2)
all’, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini della direttiva 2014/59/UE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione in ogni Stato membro».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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