Art. 40
Strumento dell’ente-ponte
In vigore dal 15 mag 2014
Strumento dell’ente-ponte
1. Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell’ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte:
a)
azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
b)
tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.
Fatto salvo l’, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.
2. Per «ente-ponte» s’intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;
b)
è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di uno o più enti soggetti a risoluzione al fine di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
L’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell’autorità di risoluzione di controllare l’ente-ponte.
3. Nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività cedute a tale ente non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.
4. Fatto salvo l’, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’ente-ponte vanno a beneficio:
a)
dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;
b)
dell’ente soggetto a risoluzione, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.
5. Nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare cessioni supplementari di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione.
6. Dopo aver applicato lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può:
a)
ritrasferire diritti, attività o passività dall’ente-ponte all’ente soggetto a risoluzione, ovvero ritrasferire le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti o passività, ovvero azioni o altri titoli di proprietà, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 7;
b)
cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte a un terzo.
7. Le autorità di risoluzione possono ritrasferire azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte in una delle circostanze seguenti:
a)
la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
b)
le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano di fatto nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.
Tale ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.
8. Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione, ovvero i proprietari originari di azioni o altri titoli di proprietà, da un lato, e l’ente-ponte, dall’altro, sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII.
9. Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, l’ente-ponte è considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.
Per altri fini, le autorità di risoluzione possono prescrivere che un ente-ponte sia considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.
10. Gli Stati membri assicurano che l’ente-ponte possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi dell’ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri per la partecipazione a detti sistemi.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:
a)
l’accesso non sia negato per il fatto che l’ente-ponte non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;
b)
qualora l’ente-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, che non supera i ventiquattro mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’ente-ponte all’autorità di risoluzione.
11. Fatto salvo titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti all’ente-ponte non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti all’ente-ponte, al suo organo di amministrazione o alta dirigenza o in relazione ad essi.
12. Gli obiettivi dell’ente-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’ente soggetto a risoluzione e l’organo di amministrazione o l’alta dirigenza non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione non implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un ente-ponte e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.
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