Art. 25

Audizione mediante teleconferenza

In vigore dal 3 apr 2014
Audizione mediante teleconferenza 1.   Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo 2. 2.   Salvo diverso accordo l', paragrafi 3, 5, 6 e 7, si applica, mutatis mutandis, alle audizioni mediante teleconferenza.
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