Art. 24
Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
In vigore dal 3 apr 2014
Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.
L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.
2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all', l'esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:
a)
la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso; ovvero
b)
l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
3. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:
a)
notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
b)
chiamare la persona sottoposta a indagine o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;
c)
provvedere all'identificazione della persona da ascoltare.
4. Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.
5. In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:
a)
all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
b)
le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
c)
l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
d)
su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;
e)
le persone sottoposte a indagini o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.
7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiari il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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