Art. 22

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine

In vigore dal 3 apr 2014
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine 1.   Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine, nell'intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito. 2.   Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all', l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se: a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o b) il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), qualora lo Stato di esecuzione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, al legale rappresentante della persona detenuta è offerta la possibilità di dare il suo parere sul trasferimento temporaneo. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro (lo «Stato membro di transito») è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari. 5.   Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono concordati tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, garantendo che si tenga conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto nello Stato di emissione. 6.   La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro di transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato di esecuzione non ne richieda la liberazione. 7.   Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato di esecuzione. 8.   Fatto salvo il paragrafo 6, la persona trasferita non è perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI. 9.   L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione: a) sia rimasta comunque nel territorio; ovvero b) vi sia tornata dopo averlo lasciato. 10.   I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell', ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:41:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine (Art. 22 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo