Art. 23.tit_1

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine

In vigore dal 3 apr 2014
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Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine (Art. 23.tit_1 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo