Art. 27

Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie

In vigore dal 3 apr 2014
Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie 1.   Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specifici e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari. 2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo. 3.   L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto. 4.   Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato. 5.   Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari diversi dalle banche. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all', l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.
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Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie (Art. 27 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo