Art. 28
Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato
In vigore dal 3 apr 2014
Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato
1. Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali:
a)
il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati;
b)
le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione;
l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all', qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.
2. Le modalità pratiche dell'atto di indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), e ogniqualvolta necessario sono convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.
3. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.
4. Il diritto di azione, di direzione e di controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.
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