Art. 21

Costi

In vigore dal 3 apr 2014
Costi 1.   Salvo disposizione contraria nella presente direttiva, lo Stato di esecuzione sostiene tutti i costi sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione connessi all'esecuzione di un OEI. 2.   Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OEI. L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata. 3.   In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di: a) ritirare completamente o parzialmente l'OEI; o b) mantenere l'OEI e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.
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Costi (Art. 21 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo