Art. 19

Riservatezza

In vigore dal 3 apr 2014
Riservatezza 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nell'esecuzione di un OEI, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengano debito conto della riservatezza dell'indagine. 2.   L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza ritardo l'autorità di emissione. 3.   L'autorità di emissione, conformemente al proprio diritto nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, non divulga le prove o le informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che tale divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI. 4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non divulghino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli , ovvero che è in corso un'indagine.
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Riservatezza (Art. 19 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo