Art. 14
Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali
In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali
Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’ e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’ o della libera circolazione di cui all’, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.
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