Art. 3

Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza

In vigore dal 26 feb 2014
Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni. L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:35:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/35) — Testo vigente | Portale Normativo