Art. 3
Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza
In vigore dal 26 feb 2014
Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza
Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.
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