Art. 12
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate
In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate
Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I.
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