Art. 12

Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I.
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Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/35) — Testo vigente | Portale Normativo