Art. 12 · Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

Art. 12

Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I.
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