Art. 14 · Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

Art. 14

Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’ e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’ o della libera circolazione di cui all’, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.
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