Art. 48
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 26 feb 2014
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli seguenti: , , paragrafi da 1 a 4, articoli da 3 a 6, , , paragrafi da 1 a 4, , , paragrafo 2, , e agli allegati seguenti: allegato I, allegato II, parte A, lettere da a) a e) e da g) a j), allegato II, parte B, lettere a), c), d), e da f) a j), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.g) e 3h), punti 4.a) e 10, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b), 3.d), 3.f), 3.g), 3.i) e 3.j), punti 4.a) e 4.b), punto 6, primo paragrafo, punto 11, allegato V, punti da 1 a 3.1, punto 3.2.a), punti da 3.3 a 4, allegato VI, punti 1 e 2, punti da 3.1.d) a 3.1.f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 6, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.1.c) e 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 6, allegato VIII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.f), 3.g) e 3.i), punto 6, allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 6, allegato X, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2, 3.3.1, 4, 5.a), 5.c) e 5.d), allegato XII, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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