Art. 19

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

In vigore dal 26 feb 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. 2.   La marcatura CE è apposta sull’ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato. 3.   La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) l’esame finale di cui all’allegato V; b) la verifica dell’unità di cui all’allegato VIII; c) la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII. 4.   La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) la garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VI; b) la garanzia totale di qualità di cui all’allegato VII; c) la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX. 5.   Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare. 6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
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Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature (Art. 19 Direttiva (UE) 2014/33) — Testo vigente | Portale Normativo