Art. 41

Non conformità formale

In vigore dal 26 feb 2014
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’ o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’; d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; f) la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta; g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3; h) le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5; i) l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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Non conformità formale (Art. 41 Direttiva (UE) 2014/33) — Testo vigente | Portale Normativo