Art. 41
Non conformità formale
In vigore dal 26 feb 2014
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’ o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’;
d)
non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e)
non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f)
la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta;
g)
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3;
h)
le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5;
i)
l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
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