Art. 43

Sanzioni

In vigore dal 26 feb 2014
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
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Sanzioni (Art. 43 Direttiva (UE) 2014/33) — Testo vigente | Portale Normativo