Art. 5

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi dei fabbricanti 1.   All’atto dell’immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II. 2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’. Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato. 4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’esplosivo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’esplosivo. 5.   I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l’identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui all’. Per gli esplosivi che non rientrano in tale sistema, i fabbricanti: a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell’esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento dell’esplosivo; b) indicano sull’esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’esplosivo. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. 6.   I fabbricanti garantiscono che l’esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 7.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 8.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
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Obblighi dei fabbricanti (Art. 5 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo