Art. 20
Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di valutazione della conformità
Ai fini della verifica di conformità degli esplosivi il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato III:
a)
esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
i)
conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
ii)
conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);
iii)
conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);
iv)
conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
b)
conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G).
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