Art. 19
Presunzione di conformità degli esplosivi
In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità degli esplosivi
Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato II.
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