Art. 19 · Presunzione di conformità degli esplosivi

Art. 19

Presunzione di conformità degli esplosivi

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità degli esplosivi Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato II.
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