Art. 18

Sequestri

In vigore dal 26 feb 2014
Sequestri Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi esplosivo qualora esistano prove sufficienti che tale esplosivo sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illeciti.
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Sequestri (Art. 18 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo