Art. 4

Messa a disposizione sul mercato

In vigore dal 26 feb 2014
Messa a disposizione sul mercato Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli esplosivi possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.
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Messa a disposizione sul mercato (Art. 4 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo