Art. 4 · Messa a disposizione sul mercato

Art. 4

Messa a disposizione sul mercato

In vigore dal 26 feb 2014
Messa a disposizione sul mercato Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli esplosivi possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:28:oj#art-4