Art. 81

Rischio di concentrazione

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di concentrazione Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati anche mediante politiche e procedure scritte.
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Rischio di concentrazione (Art. 81 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo