Art. 82
Rischi derivanti da cartolarizzazioni
In vigore dal 26 giu 2013
Rischi derivanti da cartolarizzazioni
1. Le autorità competenti assicurano che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi, siano valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntino piani di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.
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