Art. 79

Rischio di credito e di controparte

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di credito e di controparte Le autorità competenti assicurano che: a) la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definito in modo chiaro; b) gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori, titoli o posizioni inerenti a cartolarizzazione, e il rischio di credito a livello di portafoglio. In particolare, le metodologie interne non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating di credito esterni. Ove i requisiti in materia di fondi propri si basino sul rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o sul fatto che un'esposizione è priva di rating, ciò non esenta gli enti dal prendere in considerazione altre informazioni rilevanti per valutare l'allocazione del capitale interno; c) l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci; d) la diversificazione dei portafogli dei crediti sia adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente.
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Rischio di credito e di controparte (Art. 79 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo