Art. 68

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 26 giu 2013
Pubblicazione delle sanzioni amministrative 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno tutte le sanzioni amministrative avverso le quali non sia stato presentato ricorso e che sono applicate in seguito a una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è applicata la sanzione, senza indebito ritardo dopo che tale persona è stata informata di tali sanzioni. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni avverso le quali non sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano, senza indebito indugio, sul proprio sito web ufficiale anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. 2.   Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, secondo modalità conformi al diritto nazionale, in presenza di una delle seguenti circostanze: a) se la sanzione è applicata a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata; b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso; c) se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti o alle persone fisiche coinvolte. In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo. 3.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2 restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati. 4.   Entro 18 luglio 2015, l'ABE presenta alla Commissione una relazione relativa alla pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, ai sensi del paragrafo 2, in particolare quando vi siano state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Inoltre, l'ABE presenta una relazione alla Commissione relativa a eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni a norma del diritto nazionale.
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