Art. 139

Decisione da parte delle autorità designate sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi

In vigore dal 26 giu 2013
Decisione da parte delle autorità designate sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi 1.   Il presente articolo si applica indipendentemente dal fatto che il CERS abbia emanato una raccomandazione alle autorità designate di cui all'. 2.   Nelle circostanze di cui all', lettera a), le autorità designate possono fissare il coefficiente anticiclico che gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare ai fini del calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico. 3.   Se l'autorità pertinente del paese terzo ha fissato e pubblicato il coefficiente anticiclico per il paese terzo, un'autorità designata può fissare un coefficiente diverso per tale paese terzo ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale del loro coefficiente anticiclico specifico qualora si ritenga ragionevolmente che il coefficiente fissato dall'autorità pertinente del paese terzo non sia sufficiente a proteggere in modo adeguato tali enti contro i rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese. Nell'esercitare la facoltà di cui al primo comma, un'autorità designata non fissa un coefficiente anticiclico inferiore al livello fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, a meno che detto coefficiente non superi il 2,5 %, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 degli enti che hanno esposizioni creditizie in tale paese terzo. Al fine di conseguire la coerenza nella fissazione dei coefficienti per i paesi terzi, il CERS può fornire raccomandazioni in merito a tale fissazione. 4.   Quando un'autorità designata stabilisce un coefficiente anticiclico per un paese terzo a norma del paragrafo 2 o 3 che aumenta il coefficiente anticiclico applicabile esistente, tale autorità decide la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare tale coefficiente ai fini del calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico. Tale data non può essere posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui il coefficiente è comunicato conformemente al paragrafo 5. Se tale data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione della fissazione, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali. 5.   Le autorità designate pubblicano ogni coefficiente anticiclico fissato per un paese terzo conformemente al paragrafo 2 o 3 sui loro siti web, e includono le informazioni seguenti: a) il coefficiente anticiclico e il paese terzo a cui si applica; b) la motivazione del coefficiente; c) se il coefficiente è superiore a zero per la prima volta o viene aumentato, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico; d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione a norma del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.
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