Art. 137

Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 %

In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 % 1.   Se un'autorità designata, conformemente all', paragrafo 4, o se un'autorità pertinente di un paese terzo ha fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le altre autorità designate possono riconoscere tale coefficiente ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale delle loro riserve di capitale anticicliche specifiche. 2.   Se un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riconosce un coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, essa comunica il riconoscimento mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni: a) il coefficiente anticiclico applicabile; b) lo Stato membro o i paesi terzi cui si applica; c) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati nello Stato membro dell'autorità designata devono applicare il coefficiente incrementato per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico; d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.
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Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 % (Art. 137 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo