Art. 136

Fissazione dei coefficienti anticiclici

In vigore dal 26 giu 2013
Fissazione dei coefficienti anticiclici 1.   Gli Stati membri designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico ("autorità designata") con il compito di fissare il coefficiente anticiclico dello Stato membro. 2.   Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che essa utilizza come parametro ai fini della fissazione del coefficiente anticiclico conformemente al paragrafo 3. L' indicatore di riferimento riflette, in modo attendibile, il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito nello Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso si basa sulla deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo, tenendo conto tra l'altro: a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito concesso nello Stato membro e PIL; b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all', paragrafo 1, lettera b). 3.   Le autorità designate valutano e fissano trimestralmente il coefficiente anticiclico appropriato per il proprio Stato membro, e nel farlo tengono conto: a) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2; b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all', paragrafo 1, lettere a), c) e d) e di eventuali raccomandazioni emanate dal CERS relativamente alla fissazione del coefficiente; c) di altre variabili che le autorità designate considerano rilevanti per affrontare il rischio sistemico ciclico. 4.   Il coefficiente anticiclico, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, è compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, calibrato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali. Se giustificato sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità designata può fissare un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva. 5.   Quando un'autorità designata fissa per la prima volta il coefficiente anticiclico sopra lo zero o quando, successivamente, un'autorità designata aumenta il tasso coefficiente anticiclico prevalente, essa decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente. Tale data non è posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui l'aumento è stato comunicato conformemente al paragrafo 7. Se la data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione dell'aumento, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali. 6.   Se un'autorità designata riduce il coefficiente anticiclico, sia esso riportato o no a zero, essa decide anche un periodo indicativo nel quale non sono previsti aumenti. Tuttavia, il periodo indicativo non è vincolante per l'autorità designata. 7.   Ogni autorità designata comunica la fissazione trimestrale del coefficiente anticiclico mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni: a) il coefficiente anticiclico applicabile; b) il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo; c) l'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2; d) la motivazione di tale coefficiente; e) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente; f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione; g) in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo; Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della comunicazione. Le autorità designate notificano al CERS la fissazione trimestrale del coefficiente anticiclico e le informazioni di cui alle lettere da a) a g). Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.
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Fissazione dei coefficienti anticiclici (Art. 136 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo