Art. 141
Limiti alle distribuzioni
In vigore dal 26 giu 2013
Limiti alle distribuzioni
1. Gli Stati membri vietano agli enti che soddisfano il requisito combinato di riserva di capitale di effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 ad un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.
2. Gli Stati membri impongono agli enti che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale di calcolare l'ammontare massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e di informare l'autorità competente di detto ammontare massimo distribuibile.
Nei casi in cui si applica il primo comma, gli Stati membri vietano a tali enti di effettuare le seguenti azioni prima di aver calcolato ammontare massimo distribuibile:
a)
effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
b)
assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva;
c)
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
3. Se un ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, gli Stati membri gli vietano di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4 mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Gli Stati membri prescrivono agli enti di calcolare l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).
5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
a)
dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, conseguiti dopo la più recente delibera di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
b)
gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, conseguiti dopo la più recente delibera di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
c)
gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.
6. Il fattore è determinato come segue:
a)
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio calcolata conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
b)
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
c)
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
d)
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
dove "Qn"
indica il numero del rispettivo quartile.
7. I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale primario di classe 1 o una riduzione degli utili, e se la sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di default o la condizione per l'avvio del procedimento nell' ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.
8. Quando un ente non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale e intende distribuire una parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le seguenti informazioni:
a)
l'ammontare del capitale detenuto dall'ente, suddiviso come segue:
i)
capitale primario di classe 1,
ii)
capitale aggiuntivo di classe 1,
iii)
capitale di classe 2;
b)
l'ammontare degli utili intermedi e degli utili di esercizio;
c)
l'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4;
d)
l'ammontare degli utili distribuibili che intende allocare tra:
i)
il pagamento dei dividendi,
ii)
il riacquisto di azioni,
iii)
pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1,
iv)
il pagamento della remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali, sia mediante l'assunzione di un nuovo obbligo di pagamento sia mediante il pagamento dovuto in forza di un'obbligazione di pagamento creata in un momento in cui l'ente non rispettava il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto.
9. Gli enti si dotano di dispositivi volti a garantire che l'ammontare degli utili distribuibili e l'ammontare massimo distribuibile siano calcolati accuratamente e tale 'accuratezza sia dimostrabile ove richiesto dall'autorità competente.
10. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 comprende i seguenti elementi:
a)
il pagamento di dividendi in contante;
b)
la distribuzione di premi in azioni o altri strumenti di capitale di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, pagati in tutto o in parte;
c)
il riscatto o l'acquisto da parte di un ente di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
d)
il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
e)
la distribuzione di elementi di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale regolamento.
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