Art. 39

Esenzione dalle disposizioni relative al conto economico delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato

In vigore dal 26 giu 2013
Esenzione dalle disposizioni relative al conto economico delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative alla revisione legale e alla pubblicità del conto economico, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in tale bilancio; 2) l'esenzione è menzionata nella nota integrativa dell'impresa madre; 3) l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e 4) l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nel suo stato patrimoniale.
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