Art. 38
Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese
In vigore dal 26 giu 2013
Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese
1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all', paragrafo 1, lettera a), le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all', paragrafo 1, lettera b) ("impresa interessata"), di redigere, sottoporre a revisione legale e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alla presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso gli obblighi della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.
2. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare gli obblighi della presente direttiva all'impresa interessata qualora:
a)
il bilancio di detta impresa sia redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale:
i)
sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e
ii)
sia soggetta al diritto di un altro Stato membro;
b)
l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva:
i)
da un socio illimitatamente responsabile, oppure
ii)
qualora l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva, da un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro. Questa deroga è indicata nella nota integrativa consolidata.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare, su richiesta, il nome dell'impresa che pubblica il bilancio.
Storico versioni
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