Art. 37

Esenzioni a favore delle imprese figlie

In vigore dal 26 giu 2013
Esenzioni a favore delle imprese figlie In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la revisione legale e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro; 2) tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica; 3) l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia; 4) le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE; 5) l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva; 6) l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e 7) il bilancio consolidato di cui al punto 5 del presente articolo, la relazione sulla gestione consolidata e la relazione di revisione sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.
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