Art. 37
Esenzioni a favore delle imprese figlie
In vigore dal 26 giu 2013
Esenzioni a favore delle imprese figlie
In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la revisione legale e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1)
l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro;
2)
tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica;
3)
l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;
4)
le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE;
5)
l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva;
6)
l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e
7)
il bilancio consolidato di cui al punto 5 del presente articolo, la relazione sulla gestione consolidata e la relazione di revisione sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.
Storico versioni
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