Art. 40
Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico
In vigore dal 26 giu 2013
Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico
Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
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